Nel pomeriggio dell’8 settembre 2023 è arrivata una nuova sentenza sui ricorsi presentati dai Personale Navigante Alitalia riguardo l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile nel passaggio delle attività di volo alla società ITA AIRWAYS avvenuto in data 14 ottobre 2021. Anche il Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accertato che si tratta di cessione di ramo di azienda in continuità aziendale.
Nello stesso giorno di due anni fa, l’8 settembre 2021, avevamo costretto ITA AIRWAYS a sottoscrivere il mancato accordo riguardo la deroga sull’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile che soltanto l’art. 47 della legge 498/90 può derogare, mettendo d’accordo i Sindacati, l’Azienda e i Lavoratori. Quel giorno di due anni fa i Dirigenti Sindacali di Assovolo erano stati ingiustamente contestati dai Lavoratori incitati da tutti i Sindacati Confederali e Autonomi. Oggi sappiamo chi aveva ragione e chi voleva tutelare il lavoro!
Alla Lavoratrice, nostra iscritta, è stato riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società ITA – Italia Trasporto Aereo con decorrenza 15 ottobre 2021 dopo che il Giudice del Lavoro ha accertato la sussistenza del trasferimento di ramo di azienda tra Alitalia e ITA Airways verificatosi in attuazione del “contratto di cessione del complesso di beni e contratti” concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021; alla ricorrente sono state riconosciute tutte le retribuzioni maturate dalla data di decorrenza, quindi il 100% della retribuzione comprensiva delle indennità di volo e le diarie.
ASSOVOLO ha richiesto subito all’azienda di reintegrare in continuità aziendale la Lavoratrice con l’anzianità maturata in Alitalia e di mettere in pagamento le retribuzioni maturate a decorrere dal 15 ottobre 2021, specificando, altresì, che vengano riconosciuti e applicati tutti i diritti acquisiti e di miglior favore ai sensi dell’art. 2112 del codice civile tra i quali:
- 18 dello Statuto dei Lavoratori per la tutela del Lavoratore in caso di licenziamento;
- Il trattamento economico corrispondente a quello previsto per il numero di anni complessivamente maturati e riconosciuti amministrativamente in ciascuna azienda di provenienza nelle varie cessioni;
- L’Accordo sugli istituti economici di miglior favore I.V.R. e I.V.I. ( ex 93% ) busta paga ombra;
- L’accordo sull’indennità integrativa annua sul consuntivo volato annuo da erogarsi ad ogni febbraio;
- L’accordo sul riproporzionamento del Part Time in fasce orarie con le ore maggiorate e I.V.G.;
ASSOVOLO invita tutti i colleghi assunti in ITA AIRWAYS dal 15 ottobre 2021, che non hanno sottoscritto la clausola vessatoria di rinuncia ai diritti acquisiti e di deroga all’applicazione dell’art. 2112, a contattare il Sindacato per tutelare i propri diritti entro la fine di settembre 2023 per avviare i ricorsi sul mantenimento dei diritti derivanti dal trasferimento del Ramo Aviation.